Art. 1.
(Scuole indipendenti).

      1. Tutte le scuole sono indipendenti, siano esse statali o private.
      2. Si definisce scuola statale quella istituita ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, per tutti gli ordini e gradi.
      3. Si definisce scuola privata quella istituita ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, per tutti gli ordini e gradi.
      4. Ogni scuola indipendente è retta da un direttore-gestore che ne è anche legale rappresentante.
      5. II direttore-gestore è titolare del governo della scuola erga omnes di tutte le decisioni che adotta.
      6. II direttore-gestore provvede al reclutamento del personale direttivo e docente secondo le modalità stabilite in appositi regolamenti, approvati ai sensi delle disposizioni dello statuto della scuola conforme ai princìpi costituzionali.